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Norme specifiche per integratori alimentari

Gli integratori alimentari (come definiti dall'articolo 2 del decreto n. 2006-352 ) sono disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti integrazioni e recepita nel diritto francese dal decreto 2006-352. Sulla base di tale decreto sono state emanate 3 importanti ordinanze:
- Ordinanza del 9 maggio 2006 modificata relativa ai nutrienti che possono essere utilizzati nella produzione di integratori alimentari;
- Decreto del 24 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle piante, diverse dai funghi, autorizzate negli integratori alimentari e le condizioni per il loro utilizzo;
- Ordinanza del 26 settembre 2016 che stabilisce l'elenco delle sostanze a fini nutrizionali o fisiologici autorizzate negli integratori alimentari e le condizioni per il loro utilizzo.

Condizioni d'uso degli integratori alimentari

Pertanto, sono necessarie condizioni d'uso e precauzioni d'uso speciali:
- Gli integratori alimentari devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano e non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli
- Non superare la dose giornaliera raccomandata
- Rispettare le istruzioni per l'uso indicate
- Da consumarsi preferibilmente prima della data di scadenza indicata sulla confezione (articolo 24 del Regolamento (UE) 1169/2011 )
- Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.

L'etichettatura degli integratori alimentari in sintesi

 

Les mentions obligatoires sur les emballages

Obblighi del produttore di integratori alimentari

Anche i laboratori e i produttori di integratori alimentari sono soggetti a normative molto rigide che devono includere alcune informazioni obbligatorie sul loro integratore alimentare, come quelle sopra citate, ma non solo...

Le informazioni di etichettatura obbligatorie come specificato nell'articolo 9, §1 del regolamento (UE) 1169/2011 (il cosiddetto regolamento INCO) sono:

a) la denominazione di vendita deve comprendere "integratore alimentare" seguito dal nome delle sostanze o delle categorie di sostanze aventi fine nutrizionale o fisiologico;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 o derivato da una sostanza o prodotto elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche in forma modificata;

d) la quantità per porzione giornaliera degli ingredienti (vegetali, preparati vegetali, vitamine e minerali) a fini nutrizionali o fisiologici nonché la loro percentuale nel valore nutrizionale di riferimento;

e) quantità netta di derrata;

f) la data di durata minima o la data di scadenza;

g) le particolari condizioni di conservazione e/o utilizzo;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

i) il paese di origine o il luogo di provenienza quando previsto dall'articolo 26;

j) le istruzioni per l'uso, quando la loro mancanza renderebbe difficile un uso appropriato dell'alimento;

k) per le bevande con gradazione alcolica superiore all'1,2% vol, il titolo alcolometrico volumico acquisito;

l) una dichiarazione nutrizionale.

Specificità della disciplina degli integratori alimentari

Specificità degli alimenti destinati ad essere utilizzati nelle diete ipocaloriche finalizzate alla perdita di peso

Sono disciplinati dalla Direttiva Europea n°96-8 del 26 febbraio 1996 della Commissione n°968 relativa agli alimenti destinati ad essere utilizzati nelle diete ipocaloriche finalizzate alla perdita di peso. Ciò prevede che:

- la loro denominazione riporta, a seconda dei casi, o la dicitura "sostitutivo della razione totale giornaliera per il controllo del peso", oppure la dicitura "sostituto del pasto per il controllo del peso".

- la loro dichiarazione nutrizionale indica il valore energetico disponibile espresso in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal) e il contenuto proteico, glucidico e lipidico, espresso in forma numerica, per quantità specificata, offerta al consumo, del prodotto pronto al consumo . 'lavoro. Occorre inoltre indicare in etichetta il quantitativo medio di ciascun sale minerale e di ciascuna vitamina, il cui quantitativo minimo è indicato al punto 5 dell'allegato I della direttiva 96/8/CE, espresso in forma numerica per quantitativo determinato, offerto al consumo, del prodotto pronto all'uso. Inoltre, per i sostituti del pasto, le informazioni relative a vitamine e sali minerali riportate nella tabella punto 5 dell'allegato I devono essere espresse anche in percentuale dei valori nutrizionali di riferimento.

- le loro istruzioni per l'uso indichino chiaramente sull'etichetta le istruzioni relative all'adeguata preparazione del prodotto, con menzione della necessità di seguire tali istruzioni.

- sull'etichetta compaia una dichiarazione che indica che è importante mantenere un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi.

Per i sostituti nella razione totale giornaliera, in etichetta devono essere indicati anche:

- una dichiarazione indicante che il prodotto fornisce quantità sufficienti di tutti i nutrienti essenziali per un giorno;

- una dichiarazione che indichi che il prodotto non può essere consumato per più di tre settimane senza consiglio medico.

Per i sostituti del pasto deve essere riportata in etichetta una dicitura che indichi che hanno l'effetto desiderato solo nell'ambito di una dieta ipocalorica e che, in tale contesto, devono essere integrati da altri alimenti.

Specificità dei prodotti dietetici per lo sforzo

I prodotti dietetici dello sforzo sono regolati dall'ordinanza del 20 luglio 1977 e classificati in 2 categorie:

- alimenti equilibrati sia nell'apporto proteico, glucidico e lipidico che nell'apporto di sostanze protettive;

- alimenti la cui composizione prevede una predominanza glucidica o lipidica ma in cui si raggiunge un equilibrio tra l'apporto calorico e l'apporto di sostanze protettive.

Gli alimenti equilibrati sia nell'apporto proteico, glucidico e lipidico sia nell'apporto di sostanze protettive devono riportare alcune informazioni specifiche:

- il loro nome deve includere l'espressione "equilibrio degli sforzi";

- l'etichettatura deve indicare che il prodotto può, per gli sportivi, sostituire un pasto quando le circostanze non consentono una dieta abituale.

Inoltre, la presentazione data a questi alimenti può riportare garanzie quantificate relative ai loro livelli di vitamine B1, B6 e C nonché al loro contenuto di magnesio, senza che tale presentazione implichi necessariamente l'applicazione delle disposizioni regolamentari specifiche per i prodotti dietetici con garanzia contenuto di determinate vitamine e prodotti dietetici con un contenuto garantito di magnesio.

Per quanto riguarda gli alimenti la cui composizione prevede una predominanza glucidica o lipidica ma in cui si realizza un equilibrio tra l'apporto calorico e l'apporto di sostanze protettive, la loro denominazione deve riportare le espressioni "di sforzo" e "apporto glucidico" o "apporto lipidico" come il caso potrebbe essere.

Deve essere indicato in etichetta che il prodotto è destinato, tenuto conto di una normale alimentazione, a soddisfare le esigenze di uno sforzo muscolare immediato effettuato in particolare durante una competizione o in particolari condizioni ambientali.

La presentazione data a questi alimenti può riportare garanzie quantificate relative al loro contenuto di vitamina B1, senza che tale presentazione implichi necessariamente l'applicazione di specifiche disposizioni normative ai prodotti dietetici con un contenuto garantito di determinate vitamine.

La procedura per l'immissione sul mercato degli integratori alimentari

 

La procédure de mise sur le marché

Concentrati sulle affermazioni sugli integratori alimentari

Cos'è un'indicazione sulla salute?

Le indicazioni sulla salute sono altamente regolamentate e soggette a un rigoroso processo di convalida stabilito dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Quest'ultimo definisce chiaramente cos'è un'indicazione sulla salute:

“Qualsiasi indicazione che affermi, suggerisca o implichi l'esistenza di una relazione tra, da un lato, una categoria di prodotti alimentari, un alimento o uno dei suoi componenti e, dall'altro, la salute. »

Questo atto legislativo riguarda anche le indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia, che sono definite come un'indicazione sulla salute che afferma, suggerisce o implica che il consumo di una categoria di alimenti, derrate alimentari o uno dei suoi componenti riduce sostanzialmente un fattore di rischio per lo sviluppo di una malattia umana.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'autorità francese competente nel controllo delle indicazioni sulla salute, dà un'altra definizione più esplicita:

"Un'indicazione sulla salute è qualsiasi affermazione utilizzata sulle etichette, nelle campagne di marketing o pubblicitarie, che il consumo di un determinato alimento o di uno dei suoi ingredienti - come, ad esempio, vitamine e minerali, fibre e batteri "probiotici" - può avere effetti sulla salute benefici. Esistono diversi tipi di indicazioni sulla salute. Ad esempio, le affermazioni secondo cui un alimento può aiutare a rafforzare le difese naturali dell'organismo o migliorare le capacità di apprendimento sono chiamate affermazioni di funzioni generiche. Vi sono anche indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattie o alla presenza di sostanze suscettibili di migliorare o modificare le normali funzioni dell'organismo, ad esempio: "I fitosteroli aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo, fattore di rischio nello sviluppo di malattie coronariche malattie cardiache" o "il calcio può aiutare a migliorare la densità ossea". »

Come posso ottenere un'indicazione sulla salute?

È lo stesso Regolamento (CE) n°1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 a stabilire che il controllo delle indicazioni deve ora essere effettuato a monte dell'uso commerciale degli integratori alimentari. Pertanto, devono essere stati valutati scientificamente dall'EFSA, l'organismo nazionale incaricato di stabilire la validità scientifica delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Deve esprimere parere favorevole e quindi includere questa nuova indicazione nell'elenco delle indicazioni autorizzate dalla Commissione europea. Questo elenco è stato istituito nel regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, che stabilisce un elenco di indicazioni sulla salute autorizzate fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia nonché allo sviluppo e alla salute del bambino. Questo regolamento stabilisce quindi l'elenco di 222 indicazioni sulla salute convalidate e fornisce le relative condizioni d'uso. Troverai l'elenco esaustivo in appendice al presente regolamento , di cui ecco alcuni esempi:

Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (EPA/DHA)
Affermazione : l'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA) contribuiscono alla normale funzione cardiaca
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che sia almeno una fonte di EPA e DHA ai sensi dell'indicazione FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. /2006. Il claim può essere utilizzato se si informa il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 250 mg di EPA e DHA.

Beta-glucani
Affermazione : i beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento contenente almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo, crusca d'orzo o da più di una di queste fonti, per porzione quantificata. L'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo, crusca d'orzo o da più di queste fonti.

Carbone
Affermazione : il carbone attivo aiuta a ridurre l'eccesso di flatulenza dopo i pasti
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento contenente 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene consumando 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e 1 g subito dopo.

Chitosano
Affermazione : il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo
Condizioni per l'uso dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che garantisca un consumo giornaliero di 3 g di chitosano. Il claim può essere utilizzato se si informa il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 3 g di chitosano.

Cromo
Affermazione : il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] come definito nella Allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006.
Affermazione : il cromo contribuisce al mantenimento dei normali livelli di zucchero nel sangue
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] come definito nella Allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006.

Creatina
Affermazione : la creatina migliora la capacità fisica in caso di serie successive di esercizi molto intensi di breve durata
Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che garantisca un consumo giornaliero di 3 g di creatina. Il claim può essere utilizzato se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 3 g di creatina.

Fluoruro
Affermazione : il fluoro aiuta a mantenere la mineralizzazione dei denti
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un prodotto alimentare che sia almeno una fonte di fluoruro ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] definito nell'allegato a Regolamento (CE) n. 1924/2006.

Glucomannano (konjac mannano)
Affermazione : il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo
Condizioni per l'uso dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che garantisca un consumo giornaliero di 4 g di glucomannano. Il claim può essere utilizzato se si informa il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 4 g di glucomannano.
Affermazione : il glucomannano consumato come parte di una dieta ipocalorica contribuisce alla perdita di peso
Condizioni d'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento contenente 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene con il consumo quotidiano di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, assunte con 1-2 bicchieri d'acqua, prima dei pasti e come parte di una dieta ipocalorica.

Melatonina
Affermazione : la melatonina aiuta a ridurre gli effetti del jet lag
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento contenente almeno 0,5 mg di melatonina per porzione quantificata. L'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene consumando almeno 0,5 mg poco prima di coricarsi il primo giorno di viaggio ei pochi giorni successivi al giorno di arrivo a destinazione.
Affermazione : la melatonina aiuta a ridurre il tempo di sonno
Condizioni d'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento contenente 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene consumando 1 mg di melatonina prima di coricarsi.

Molibdeno
Affermazione : il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli aminoacidi solforati
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un prodotto alimentare che sia almeno una fonte di molibdeno ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] definito nell'allegato a Regolamento (CE) n. 1924/2006.

Monascus purpureus (riso rosso fermentato)
Affermazione : la monacolina K del riso rosso fermentato contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo
Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che garantisca un consumo giornaliero di 10 mg di monacolina K da riso rosso fermentato. L'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 10 mg di monacolina K da preparati di riso rosso fermentato.

Noce
Affermazione : le noci aiutano a migliorare l'elasticità dei vasi sanguigni
Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che garantisca un consumo giornaliero di 30 g di noci. L'indicazione può essere utilizzata se si informa il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 30 g di frutta a guscio.

Polifenoli presenti nell'olio di oliva
Affermazione : i polifenoli presenti nell'olio d'oliva aiutano a proteggere i lipidi del sangue dallo stress ossidativo
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per l'olio d'oliva contenente almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (come il complesso oleuropeina e il tirosolo) per 20 g di olio d'oliva. Il claim può essere utilizzato se si informa il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di 20 g di olio d'oliva.

Potassio
Affermazione : il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] definito nell'allegato a Regolamento (CE) n. 1924/2006.
Affermazione : il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] definito nell'allegato a Regolamento (CE) n. 1924/2006.
Affermazione : il potassio contribuisce al mantenimento della normale pressione sanguigna
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] definito nell'allegato a Regolamento (CE) n. 1924/2006.

Steroli vegetali e stanoli vegetali
Affermazione : gli steroli vegetali/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo
Condizioni per l'uso dell'indicazione : l'indicazione può essere utilizzata se il consumatore è informato che l'effetto benefico si ottiene con il consumo giornaliero di almeno 0,8 g di steroli vegetali/stanoli vegetali.

Vitamina E
Affermazione : la vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
Condizioni per l'uso dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] come definito nella Allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006.

Vitamina K
Affermazione : la vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue
Condizioni per l'uso dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] come definito nella Allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006.
Affermazione : la vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali
Condizioni per l'uso dell'indicazione : L'indicazione può essere utilizzata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K ai sensi dell'indicazione FONTE DI [NOME DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEI MINERALI] come definito nella Allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006.

La Commissione europea dispone inoltre di un registro europeo completo delle indicazioni sulla salute e sulle indicazioni nutrizionali. Ti dice quali reclami sono stati autorizzati, quali sono in corso e quali sono stati respinti. Questa ricchezza di informazioni è purtroppo solo in inglese.

Per quanto riguarda le affermazioni di piante e preparati a base di piante

A seguito di questo elenco stabilito dal regolamento (UE) n. 432/2012 , molti prodotti a base di piante, funghi, alghe... non avevano più il diritto di riportare indicazioni in termini di benefici, potenziale per la salute sulla loro confezione, avendo l'EFSA ha ritenuto che la maggior parte delle sostanze valutate non disponesse di un livello sufficiente di prove scientifiche.

L'utilizzo delle piante negli integratori alimentari deve, da un lato, essere conforme ai requisiti del Regolamento CE 178/2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare nell'UE, e, dall'altro, essere stato sottoposto a l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 . È quindi l'EMA che è responsabile della valutazione della sicurezza e dell'efficacia delle preparazioni erboristiche utilizzate come medicinali. Tuttavia, la principale responsabilità giuridica per la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato spetta agli operatori commerciali.

L'EFSA è presente anche per garantire che non vi siano possibili rischi di contaminazione chimica o microbiologica o che le concentrazioni di agenti bioattivi non superino un limite di sicurezza. In effetti, fornisce un approccio basato sulla scienza ai responsabili della valutazione della sicurezza degli ingredienti a base di erbe, nonché ai produttori dell'industria alimentare che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza dei prodotti che immettono sul mercato. Pertanto, è stata allestita una cassetta degli attrezzi in cui troviamo un compendio di specie vegetali segnalate per contenere sostanze che possono presentare un problema di salute se utilizzate negli alimenti o negli integratori alimentari. Solo in inglese, è comunque un'impressionante miniera di informazioni affidabili.

I pilastri della qualità e della sicurezza degli integratori alimentari

Les quatre piliers de qualité et de sécurité des compléments alimentaires Particolarità del dispositivo medico

Esistono diverse categorie di dispositivi medici, ma quelle più vicine agli integratori alimentari sono i dispositivi medici ingeribili che sono prodotti sanitari disciplinati dalla direttiva 93/42/CE e recepiti nella legislazione francese nel codice di sanità pubblica (articolo L5211-1 e seguenti).

Sono tanto più difficili da distinguere dagli integratori alimentari in quanto alcuni contengono anche sostanze vegetali. La specificità del dispositivo medico risiede nella sua modalità fisica di azione (un'azione meccanica, una barriera fisica, ecc.). Per essere considerato un dispositivo medico, piuttosto che un integratore alimentare, il prodotto non deve provocare alcun effetto farmacologico o immunologico, né alcuna modifica del metabolismo, dovuto alla presenza di una sostanza vegetale nella sua composizione. Devono portare un comprovato beneficio per la salute e sono rivolti a una popolazione malata.

Un'altra differenza è che l'integratore alimentare è sotto l'autorità della Direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi (DGCCRF), in conformità con i requisiti degli articoli 15 e 16 del decreto n. 2006-352 , mentre il dispositivo medico è sotto l'autorità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali (ANSM).

Devono avere la marcatura CE rilasciata da un organismo notificato che valuta il fascicolo di domanda di marcatura CE prima di immetterlo sul mercato, in conformità con i requisiti della direttiva sui dispositivi medici. Tale valutazione tiene conto della qualità, della sicurezza e dell'efficacia del prodotto nonché della conformità del sistema di gestione della qualità, in accordo con la norma ISO 13485.

Fonti

- Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
- Decreto n. 2006-352
- Regolamento (UE) n°1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
- Direttiva Europea n°96-8 del 26 febbraio 1996 della Commissione n°968 relativa agli alimenti destinati ad essere utilizzati nelle diete ipocaloriche destinate alla perdita di peso
- Decreto 20 luglio 1977 adottato per l'applicazione del decreto 24 luglio 1975 sui prodotti dietetici e dietetici
- Regolamento (CE) n°1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
- Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, che stabilisce un elenco di indicazioni autorizzate sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e stabilisce procedure relative alla sicurezza alimentare dei prodotti alimentari
- Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali
- Registro UE sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute
- Decreto del 9 maggio 2006 modificato relativo ai nutrienti che possono essere utilizzati nella produzione di integratori alimentari
- Ordinanza del 24 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle piante, diverse dai funghi, autorizzate negli integratori alimentari e le condizioni per il loro utilizzo
- Ordinanza del 26 settembre 2016 che stabilisce l'elenco delle sostanze a fini nutrizionali o fisiologici autorizzate negli integratori alimentari e le condizioni per il loro uso
- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici
- Codice di sanità pubblica
- Synadiet , unione nazionale degli integratori alimentari